ARTICOLO 1 – FONTI:
Il concessionario ha redatto il presente Regolamento interno per la gestione dell’Approdo di Porto Azzurro a seguito di Sub-Concessione Demaniale Marittima. Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti dell’Approdo Turistico e da chiunque, per qualsiasi titolo vi acceda.
ARTICOLO 2 – INDIVIDUAZIONI DELLE PARTI E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE:
Il Comune di Porto Azzurro sarà chiamato semplicemente “Comune”. Con la denominazione “Concessionario” sarà identificato il concessionario intestatario della concessione; con la definizione “Gestore” sarà identificato il Gestore dei servizi della Marina; “Utente” sarà identificata la persona fisica, giuridica o Ente che fruisca dei servizi di ormeggio e di assistenza alla navigazione, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino l’Approdo Turistico di Porto Azzurro.
Gli Utenti sono individuati nelle seguenti sotto categorie:
- RESIDENTI – Utenti in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Porto Azzurro.
- STANZIALI – Utenti che stipulano un contratto a lungo termine.
- TEMPORANEI – Utenti che stipulano un contratto a breve termine.
- TRANSITO – Utenti che utilizzano i posti di ormeggio saltuariamente senza prenotazione (generalmente giornalieri).
- OPERATORI NAUTICI – Noleggiatori o locatori di unità da diporto, imbarcazioni adibite al traffico passeggeri, uso diving, uso conto proprio, soccorso, da pesca ed adibite all’insegnamento delle arti marinare.
Per le modalità di assegnazione del posto di ormeggio riservato ai Residenti e dei relativi Operatori Nautici, si rimanda a quanto stabilito dal regolamento Comunale in merito.
ARTICOLO 3 – MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI:
Il concessionario potrà in ogni momento, anche su richiesta del Gestore, aggiornare il presente Regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o fossero ritenute opportune allo scopo di rendere più sicuro, efficiente e funzionale l’Approdo Turistico di Porto Azzurro.
ARTICOLO 4 – POSTI D’ORMEGGIO:
Le banchine e i pontili dell’Approdo Turistico di Porto Azzurro consentono l’ormeggio a Navi, Imbarcazioni e Natanti da diporto o commerciali, Commercial Yacht, imbarcazioni adibite alla pesca, diving, trasporto passeggeri, uso conto proprio etc., divise per dimensioni, e disciplinate dal presente regolamento.
Gli ormeggi sono assegnati, ai fini dell’utilizzazione, secondo i criteri stabiliti dal Gestore e in ogni caso per un periodo non superiore a quello della Sub Concessione Demaniale Marittima.
L’utente che intende assicurarsi l’utilizzo dell’ormeggio, sia stanziale che temporaneo, deve dichiarare le esatte dimensioni di Lunghezza Massima Occupazione ovvero il “MASSIMO INGOMBRO DELL’IMBARCAZIONE INDICATO NEL LIBRETTO” per l’inserimento nel posto adatto alle dimensioni della stessa.
Le dimensioni dichiarate, lunghezza e larghezza, s’intendono riferite alle misure indicate nel libretto dell’imbarcazione.
Qualora l’utente non dichiari le esatte dimensioni della sua unità o riesca ad attraccare una unità di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il Gestore si riserva la facoltà di disporre l’immediato allontanamento dell’unità; l’utente sarà comunque tenuto al pagamento delle differenze di tariffa se saranno riscontrate divergenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettive di massimo ingombro.
Il Gestore, per necessità proprie, si riserva la possibilità di revocare/variare qualsiasi tipo di assegnazione di ormeggio sia permanente che temporanea; l’Utente, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare l’ormeggio. Nel caso non adempia, entro ventiquattro ore, a quanto sopra disposto, il Gestore provvederà alla rimozione con mezzi propri e, all’occorrenza, alando e trasportando l’unità al di fuori dell’ambito portuale addebitando le relative spese all’Utente; per tale operazione verrà richiesta la collaborazione dell’ Autorità Marittima.
A ciascun ormeggio potrà essere attraccata una sola unità.
Al fine di consentire l’attracco a un maggior numero di Utenti, nel periodo 1° giugno 30 settembre di ogni anno non sarà possibile assegnare posti, per soste temporanee e stanziali superiori ai 15 giorni consecutivi, ad un numero di posti barca pari al 40% degli ormeggi disponibili, con esclusione degli ormeggi dedicati ai Residenti ed Attività, ciò per garantire una giusta turnazione degli Utenti. La percentuale dei posti barca per soste superiori ai 15 giorni consecutivi comunque NON potrà superare 60% dei posti disponibili negli altri periodi dell’anno.
Ai fini della Nautica Sociale i residenti proprietari di unità da diporto, unità commerciali e/o da lavoro (Traffico, Pesca, Diving etc.) nonché Associazioni legate alle attività nautico/marine, potranno ormeggiare, usufruendo di apposita tariffa stabilita dal Comune, all’interno dell’Approdo Turistico, previa autorizzazione del Concessionario/Gestore, in osservanza della graduatoria emessa dal Comune. Le modalità di assegnazione dei posti Residenti, Operatori Nautici ed Associazioni, così come i costi, la quantità e la dimensione degli stalli d’ormeggio disponibili, sono demandate ad apposito regolamento emesso dal Comune.
ARTICOLO 5 – ASSEGNAZIONE DEL POSTO D’ORMEGGIO
L’Utente che intende fruire di uno dei posti di ormeggio stanziale o temporaneo, deve presentare Richiesta, come da apposito modulo, al Gestore specificando:
- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono;
- Dimensioni di Lunghezza Massima Indicate nel libretto (Lmax), nome dell’unità, numero di matricola in caso di imbarcazione o nave, periodo di sosta e tutte le altre informazioni richieste nel suddetto modulo.
La richiesta (anche se non scritta nell’apposito modulo) completa delle informazioni sopracitate, potrà pervenire altresì via e-mail.
La richiesta dell’Utente sarà convalidata solo dopo l’avvenuto pagamento, a titolo confirmatorio, per il periodo di sosta richiesto a seguito della conferma della disponibilità da parte del Gestore. Qualora il richiedente non adempia al pagamento entro i termini indicati, la richiesta sarà ritenuta nulla. Il Gestore riserverà il posto di ormeggio dal giorno indicato dalla richiesta, pertanto esso potrà chiedere all’Utente il pagamento dell’intera somma relativa ai giorni indicati nella richiesta, anche nel caso (per motivi non imputabili al Gestore) l’Utente occupi in ritardo il posto a lui assegnato o liberi anticipatamente lo stesso. L’atto di assegnazione del posto si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione temporanea o stanziale, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali. La cessione, sia temporanea, sia stanziale, da diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, a carattere rigorosamente personale ed è riferita specificatamente all’unità da diporto (natante, imbarcazione o nave) che risulti indicata nel contratto di cessione. I contratti saranno rinnovati di volta in volta, nel corso degli anni, accertata la disponibilità da parte del Gestore, su conferma scritta dell’Utente. In caso di mancata conferma o di disdetta, almeno un mese prima della scadenza, il contratto s’intenderà risolto alla scadenza naturale. Ove l’utente voglia rinunciare temporaneamente a utilizzare il suo posto di ormeggio, potrà farlo esclusivamente a favore del Gestore. L’Utente sarà tenuto al pagamento anticipato, in funzione delle tariffe vigenti, di quanto stabilito dal contratto di cessione.
Per le modalità di assegnazione del posto di ormeggio, a numero chiuso, riservato ai “Residenti”, “Operatori Nautici” ed “Associazioni”, si rimanda a quanto stabilito dal regolamento Comunale in merito.
L’occupazione di un posto di ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima, pertanto il Gestore provvederà a liberare l’ormeggio nei modi previsti dall’articolo 4 del presente Regolamento.
ARTICOLO 6 – CANONI:
I canoni applicati, per l’uso dell’area di sosta, sono quelli previsti dal tariffario esposto presso la bacheca del Gestore e approvati dal Comune.
La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, dalle ore 12.00 alle ore 12.00 successive, Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.
Il canone e dovuto da tutte le “unità Navali” che richiedono la soste nelle aree in concessione ad esclusione di quelle previste all’Art.9 del presente regolamento.
Il canone dei “RESIDENTI” e “OPERATORI NAUTICI” saranno riconosciuti agli utenti in base all’assegnazione del diritto al posto barca, a numero chiuso, in base alla graduatoria redatta dal Comune, come da relativo regolamento.
ARTICOLO 7 – DISPONIBILITA’ DEL POSTO DI ORMEGGIO:
L’utente ha piena disponibilità del posto di ormeggio a lui riservato, che il Gestore si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall’approdo. I posti di ormeggio sono annotati in apposito registro presso il Gestore, con l’indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l’obbligo di ormeggiare le proprie unità al posto loro assegnato, detto registro è a disposizione dell’Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli. Il Gestore ha facoltà di variare in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, l’assetto degli ormeggi modificando le assegnazioni dei posti barca per esigenze proprie, provvedendo, ove occorra, allo spostamento delle unità con mezzi e personale proprio. E’ fatto assoluto divieto di scambio di posti fra Utenti, inoltre l’Utente non può cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il posto assegnato.
Nel caso di assenza dall’approdo superiore alle ventiquattro ore o quando l’Utente non intende rientrare per la notte, dovrà dare preventiva comunicazione, entro le ore 15.00, al Gestore, in caso contrario o quando l’utente rientri dopo le ore 20,00 non si garantiscono i servizi connessi allo stazionamento in Porto (assistenza all’ ormeggio, sgombero posto barca etc.).
In caso di assenza superiore alle 24 ore o assenza per la notte il Gestore potrà cedere a terzi l’uso al transito dell’ormeggio senza riconoscere nessun beneficio all’utente assegnatario che ha lasciato libero il posto.
E’ proibito l’impiego di gavitelli che saranno rimossi dal Gestore a spese dell’inadempiente.
Le Unità che sostano senza titolo all’interno dell’Approdo Turistico saranno rimosse e prese in consegna dal personale addetto; la loro riconsegna al proprietario è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio, rimozione, custodia, ed eventuali danni causati ad altre unità o alle strutture dell’Approdo.
ARTICOLO 8 – DECADENZA O CESSAZIONE DEL DIRITTO DI ORMEGGIO:
L’ormeggio sarà liberato dall’utente entro le ore 11,00 del giorno stabilito per la partenza. Il ritardo in queste operazioni comporta automaticamente una penale consistente nell’addebito della tariffa giornaliera prevista per l’occupazione del posto barca relativo. Se il ritardo persiste, il Gestore oltre a esercire il diritto di rimozione alle condizioni e modalità previste all’art. 4, si riserva la facoltà di dare comunicazione dell’accaduto alla competente Autorità per i provvedimenti di legge.
In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ormeggio, scadenza del periodo di assegnazione), l’utente è obbligato a rimuovere l’unità; ove non vi provveda, il Gestore ricorrerà alla rimozione coatta dell’unità, in caso di necessità, nei modi previsti dall’articolo 4 del presente Regolamento.
ARTICOLO 9 – ACCESSO E SOSTA DEL NAVIGLIO:
L’accesso e la sosta nell’approdo è consentito:
- in ogni tempo alle unità citate nell’articolo 4 del presente regolamento;
- a qualsiasi unità per comprovati motivi di forza maggiore;
- gratuitamente, alle unità dello Stato.
Il Gestore può decidere di negare l’assegnazione di un posto di ormeggio in transito alle unità non in regola con l’adempimento degli obblighi di legge o anche per motivi di sicurezza, tutela sanitaria o ambientale ed esaurimento dei posti barca disponibili.
Al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori, all’avverarsi di particolari condizioni meteomarine o di emergenza, il Gestore si riserva facoltà di chiudere l’accesso alle banchine e ai pontili. Il Gestore del porto potrà altresì chiudere l’accesso alle imbarcazioni all’Approdo Turistico in particolari condizioni Meteo Marine o di Emergenza concordandole con l’Autorità Marittima.
ARTICOLO 10 – IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA’:
Tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all’arrivo in porto dell’unità, devono recarsi presso la Direzione del Porto, con i documenti dell’imbarcazione e la relativa polizza assicurativa, compilare una dichiarazione d’arrivo (contratto), su cui sono riportati tutti i dati dell’unità e dell’utente, non che il periodo di permanenza. L’Utente è responsabile sia ai fini amministrativi che operativi, della veridicità della propria dichiarazione di arrivo. Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale del Gestore, deve perciò provvedere a che il nome e la matricola della propria unità siano chiaramente distinguibili dal pontile e/o dalla banchina. È obbligatorio presentare alla Direzione del Porto copia dell’assicurazione RC dell’unità.
ARTICOLO 11 – MANOVRA IN PORTO:
Lo specchio acqueo portuale è destinato unicamente a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e di uscita delle unità.
L’Utente, nell’eseguire tutte le manovre all’interno dell’approdo e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite da Gestore anche per il tramite del personale addetto, pur restando l’utente pienamente responsabile dell’attuazione della propria manovra. In Porto non sono consentite le manovre a vela, eccezione fatta per i casi di emergenza o quando il Gestore e l’Autorità Marittima ne dia autorizzazione; è inoltre vietato dare fondo all’ancora all’interno dell’ approdo.
Le imbarcazioni in entrata e uscita dovranno mantenere una velocità massima di 4 nodi e rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale; dare la precedenza alle barche in uscita ad eccezione delle unità superiori a 24 metri che hanno sempre la precedenza sia in entrata che in uscita dal porto.
E’ fatto divieto a tutte le unità navali, tavole a vela, kite-surf, acqua scooter, di qualsiasi natante da spiaggi e di canoe di navigare nell’ambito portuale e a meno di 150 metri dall’imboccatura del porto con la sola propulsione a vela salvo deroghe/ordinanze dell’Autorità Marittima.
ARTICOLO 12 – ATTIVITA’ COMMERCIALI E PROFESSIONALI:
E’ vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell’ambito dell’Approdo Turistico, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all’esercizio del porto stesso, come indicato all’ art. 4, e predisposte ed autorizzate dalla Concessionaria nelle aree appositamente destinate allo scopo. Altresì è vietata ogni forma pubblicitaria all’interno dell’Approdo se non preventivamente concordata, nei modi e nei termini, con il Gestore e in rispetto delle normative Comunali in merito; eventuali comportamenti scorretti potranno essere sanzionati con l’immediato allontanamento dall’Approdo dell’unità senza che niente sia dovuto al contraente. E’ consentito il transito di imbarcazioni in locazione o noleggio affittate o noleggiate. Dette unità non potranno fare base nell’Approdo, ad esclusione di quelle autorizzate come all’Art. 4 del presente regolamento, e sarà compito del Gestore esercitare adeguato controllo affinché ciò non si verifichi; in caso contrario si rescinderà il contratto e l’unità sarà allontanata senza che niente sia dovuto al contraente.
Durante la stagione estiva il Gestore si riserva la possibilità di poter autorizzate l’ormeggio, al solo transito, ad altre imbarcazioni da traffico e commerciali in transito a Porto Azzurro, presso la banchina “Molo Foraneo” in accordo con l’Autorità Marittima.
Nell’ambito dell’approdo il Gestore può consentire l’esecuzione di attività commerciali e professionali. Le Ditte che intendono essere autorizzate a operare a bordo delle unità ormeggiate nell’ambito dell’Approdo e nell’area demaniale dell’approdo Turistico dovranno:
- Presentare al Gestore apposita istanza utilizzando il Mod_acc_app disponibile presso gli uffici dell’approdo;
- Che nei confronti della Società non vi sono procedure di fallimento concordato o di amministrazione controllata, o di liquidazione coatta;
- Essere in regola con le assicurazioni obbligatorie INPS ed INAIL per tutto il personale destinato ad operare nell’ambito portuale allegato copia del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) in corso di validità;
- Aver preso visione del “Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nell’Approdo e del “Piano di Sicurezza” dell’Approdo, adottato dal gestore;
- Produrre visura della C.C.I.A.A. di competenza in corso di validità;
- Produrre copia della Comunicazione di “inizio attività” (ex art. 68) presentata alla Capitaneria di Porto;
- Dichiarazione del richiedente di manlevare il Gestore/Concessionario da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a persone o cose che possono derivare dall’attività medesima;
- Copia polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’attività svolta con massimale NON inferiore a 1.500.000 euro;
- Attenersi alle indicazioni che potranno essere impartite dal Gestore in materia di sicurezza e di misure antinquinamento;
- Preso visione della normativa della Privacy del gestore;
- Attenersi alle disposizioni dell’Autorità Marittima.
L’autorizzazione a operare nell’ambito dell’Approdo Turistico dovrà essere rinnovata annualmente da parte delle Ditte, con le modalità di cui al precedente, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Il Gestore si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il mantenimento dei requisiti richiesti da parte delle Ditte di cui sopra e di revocare la autorizzazione sia in caso di perdita degli stessi che di inosservanza delle norme del presente Regolamento e di qualsiasi altra norma in materia di sicurezza o antinquinamento.
Il Gestore potrà applicare a carico delle Ditte autorizzate un rimborso per spese d’istruttoria e rilascio autorizzazione, da stabilirsi annualmente.
Sono vietati lavori con uso di fiamma o simili sulle unità, salvo autorizzazione dell’Autorità Marittima.
ARTICOLO 13 – TRANSITO:
I posti al transito sono regolamentati in base all’Art. 49 – nonies dal Comma.1 al Comma.13 del DL 171/2005 vigente dal 13/02/2018. Il numero dei posti da lasciare per l’ormeggio in transito presso questo Approdo Turistico è pari al 8% del numero dei posti barca utilizzabili ad esclusione dei posti residenti ed Operatori Nautici, nel periodo 15 giugno 15 settembre e 3 (TRE) posti nei restanti periodi dell’anno. L’ubicazione degli stessi sarà a discrezione della Direzione del Porto, considerata la disposizione dei posti barca nell’approdo turistico che non permette il raggruppamento in un’unica zona di unità di differente tipo e dimensione.
L’Unità in transito, e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dal Gestore, potrà utilizzare gli ormeggi, qualora non già occupati da altre unità al transito, adeguati alle proprie dimensioni.
La sosta diurna gratuita sarà consentita per un periodo limitato alle prime 4 ore, comprese nella fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 15.00. Durante tale periodo le imbarcazioni sono comunque tenute al pagamento dei servizi portuali, adduzione idro-elettrica, secondo le tariffe in vigore. Decorso il periodo sopracitato gli Utenti in transito sono tenuti al pagamento della tariffa intera per la sosta se ci sarà la disponibilità del posto notturno.
L’Utente in transito non potrà comunque sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 3 (tre) giorni. Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l’imbarcazione si allontani dallo stesso, ciò per evitare ogni forma di accaparramento.
L’allontanamento dal posto di ormeggio di transito per un periodo di tempo inferiore alle 24 ore non interrompe il decorso dei 3 giorni di sosta massima nella zona di transito.
Qualora il Gestore ravvisi la necessità di disponibilità in zona transito, l’Utente che vi è ormeggiato dovrà lasciare libero il posto di ormeggio occupato su semplice richiesta del Gestore stesso e, ove intenda rimanere nello specchio acqueo del Porto, trasferirsi nei posti in quel periodo disponibili per l’ormeggio riservato, secondo le modalità, condizioni e tariffe indicate dalla Marina.
Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria. L’ormeggio di transito non è quindi riservabile, se non da parte dal Gestore o dell’Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. I posti al transito di persone con disabilità e regolamentata come da commi 5, 6, 7 del su detto DL171/2005.
ARTICOLO 14 – RESPONSABILITA’ DELL’ORMEGGIO:
Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. Ciascun posto è corredato da un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, trappe, boe, anelli e bitte. La manutenzione di tali strutture è a cura del Concessionario. l’utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime da bordo alla banchina. L’Utente con contratto di sosta stanziale, temporanea o in transito è responsabile dell’adeguatezza delle cime di ormeggio da bordo alla banchina e delle trappe per la sola parte che si trova a bordo. Il Gestore può comunque sostituire d’autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa nei confronti dell’Utente qualora ravvisasse uno stato di precarietà dell’ormeggio tale da pregiudicarne la sicurezza.
Il Gestore non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficienza od insufficiente ormeggio delle unità. L’Utente non può modificare né il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari; qualora questo avvenisse, il Gestore si riserva, a causa del pregiudizio che ne deriva alla sicurezza, l’immediato allontanamento dell’unità con recessione del contratto senza che nulla sia dovuto ad alcuno.
Nel caso sia previsto un peggioramento delle condizioni meteo-marine è fatto obbligo a ciascun utente di verificare lo stato degli ormeggi e dei parabordi provvedendo eventualmente ad un loro raddoppio.
Ogni utente è responsabile della propria imbarcazione ed è suo obbligo provvedere ad un ormeggio a regola d’arte.
Le imbarcazioni dotate di motori fuoribordo non possono tenere gli stessi alzati se ormeggiati con la poppa verso mare perché creano pericolo per le altre imbarcazioni. I trasgressori che saranno causa di danni ne risponderanno.
ARTICOLO 15 – CASI DI FORZA MAGGIORE E DI EMERGENZA:
In caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o per qualsiasi altra situazione di pericolo valutata tale dal Gestore, Esso potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche gli equipaggi delle unità presenti ai quali incombe l’onere di partecipare gratuitamente alle operazioni. Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi suddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale del Gestore senza necessità di apposita autorizzazione dell’Utente.
Qualora un’unità affondi entro l’ambito portuale, l’Utente è obbligato alla relativa rimozione o smaltimento del relitto dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del Gestore, previo nulla-osta dell’Autorità Marittima, a spese e rischio del proprietario possessore, senza alcun pregiudizio per qualsiasi azione nei suoi confronti.
Alle unità da diporto aperte lo svuotamento di acqua piovana sarà effettuato, se ritenuto necessario per la sicurezza anche delle altre unità da diporto, con addebito delle spese all’Utente, senza necessità di autorizzazione da parte dello stesso. Lo stesso tipo di trattamento deve valere anche per interventi relativi a materiali che potrebbero causare danni all’Utente che ne è proprietario o ad imbarcazioni di terzi quali:
- Cavi di ormeggio consumati o mal fissati;
- Cappottine, vele, passarelle o altro materiale non opportunamente assicurato allo scafo;
- Appendici di altro genere e battellini di servizio o altro.
ARTICOLO 16 – INQUINAMENTI E MOLESTIE:
Nel posto di ormeggio è vietato:
- Eseguire riparazioni e manutenzioni che comportino disagio o molestia agli altri Utenti;
- Sporcare i pontili per lavorazioni o pitturazioni;
- Fare docce sui pontili e sulle banchine;
- Lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili;
- L’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura che possa recare disturbo alla quiete pubblica;
- L’uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari;
- Il deposito di qualsiasi oggetto;
- L’abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti o di ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua che sui pontili e le banchine. Per essi devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l’approdo è corredato;
- L’uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- Lo svuotamento a mare di acque di sentina;
- La pesca e la balneazione;
- L’utilizzo dell’energia elettrica per lavori;
- L’utilizzo, per la pulizia delle unità, di prodotti detergenti che non siano anti-inquinamento e anti-schiumogeni;
- Ingombrare con attrezzature di bordo o sportive le banchine, i moli e i pontili; le passerelle delle unità all’ormeggio devono, durante l’assenza dei proprietari, essere tirate a bordo o sollevate in maniera tale da non invadere il pontile o la banchina d’ormeggio;
- Al fine di evitare inutili sprechi di acqua, è vietato utilizzare le manichette per l’acqua prive di idonei sistemi di interruzione dell’erogazione (pistole, ecc.).
Per i rifiuti assimilati provenienti dalle unità di diporto e dal naviglio minore Il Comune dispone di “ISOLA ECOLOGICA – RIFIUTI ASSIMILATI” posizionata all’interno dell’area di pertinenza dell’Approdo dotata di contenitori per il conferimento separato delle varie frazioni merceologiche. Gli Utenti potranno accedere alle ISOLE ECOLOGICHE secondo le direttive impartite dalla Direzione del Porto e dagli uffici competenti.
Per lo smaltimento di Olii esausti e Batterie gli ospiti dovranno rivolgersi al personale addetto agli ormeggi che si occuperà di indicare i punti di raccolta degli stessi.
Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Piano di Gestione dei Rifiuti Portuali predisposto dall’Autorità Marittima.
I contravventori, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca reato, nelle sanzioni previste dall’art. 1174 del Codice della Navigazione.
All’interno dell’approdo gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco purché tenuti a guinzaglio. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell’ambito dell’approdo possa arrecare molestie e disagio agli Utenti dello stesso. Le norme di sicurezza e igienico-sanitarie riguardanti gli animali, in vigore nei luoghi pubblici, debbono altresì essere rispettate in ambito portuale. In difetto si applicheranno le sanzioni amministrative previste dalle normativa vigenti.
ARTICOLO 17 – Decoro:
I possessori d’imbarcazioni ormeggiate all’interno dell’Approdo Turistico devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e, dopo specifica diffida all’avente diritto e ai suoi dipendenti, il Gestore provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all’avente diritto medesimo.
Le imbarcazioni dovranno sempre avere minimo tre parabordi per lato, gli stessi dovranno essere mantenuti in ordine e puliti.
ARTICOLO 18 – PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA:
Le unità navali degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio Nazionale ed Estero, per la categoria d’appartenenza, e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento (munite di idonei parabordi ).
In particolare deve essere vietata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di recare danni alle unità vicine o alle installazioni a terra. Il Gestore, avrà la facoltà nell’ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell’approdo turistico.
L’utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
- Il rifornimento carburanti e lubrificanti alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l’apposito punto di distribuzione carburanti. E’ assolutamente vietato nell’ambito dell’approdo qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili che autotrasportati che con qualsivoglia cisterna se non preventivamente Autorizzati dall’Autorità Marittima;
- Prima della messa in moto l’utente deve provvedere all’aerazione del vano motore;
- Gli estintori a bordo devono essere corrispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- Le unità in porto non devono avere a bordo alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di incendio o esplosione ad eccezione dei mezzi di segnalazione previsti dalle normative vigenti.
Nel caso di incendio a bordo di una unità, sia da parte del personale della stessa che da quello delle unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento e isolamento delle fiamme, avvisando, nel frattempo, il Gestore, che informerà le Autorità competenti. L’unità interessata dal fuoco deve essere immediatamente isolata e allontanata dalle altre a cura del personale del Gestore o dal proprietario.
In caso di versamento di idrocarburi in acqua sui pontili o sulle banchine, il responsabile deve immediatamente informarne il Gestore, provvedendo nel frattempo, con i mezzi a sua disposizione, alla bonifica della zona interessata.
In Porto e nelle vicinanze è vietato l’uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate a operazioni portuali (canale di lavoro) o di soccorso ( canale 16 ); è fatto assoluto divieto dell’uso di Apparati Radar alle unità ormeggiate.
Le unità dovranno essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi. Il Gestore potrà allontanare dalla zona in concessione l’unità la cui copertura assicurativa non corrisponda alle prescrizioni di legge.
Al fine di tutelare la funzionalità e la sicurezza, il Gestore, tramite il personale incaricato dei servizi, può limitare a proprio giudizio discrezionale e insindacabile, l’afflusso dei visitatori al Punto di ormeggio.
ARTICOLO 19 – ISPEZIONI:
Il Gestore potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi e ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incendi e danni. La stessa può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità Marittima, per accertare che siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento e in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Le unità ritenute non in regola potranno essere allontanate dalla zona in concessione. E’ fatto assoluto divieto di ormeggio mediante catene bloccate da lucchetti o comunque con qualsiasi altro accessorio che possa impedire il rapido disormeggio dell’unità dai pontili o dalle banchine.
Per casi di forza maggiore, quando richiesto dal Gestore, l’Utente è obbligato a consegnare una copia delle chiavi dell’unità al Gestore stesso.
ARTICOLO 20 – SERVIZI PORTUALI:
E’ prevista la fornitura gratuita, dei seguenti servizi accessori, agli Utenti da parte del Gestore, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, dei seguenti servizi:
- Assistenza all’ormeggio e disormeggio delle unità da Diporto e Commercial Vessel;
- Vigilanza H24 tramite sistema di telecamere a circuito chiuso;
- Pulizia ordinaria delle aree comuni, delle banchine e dello specchio acqueo;
- Servizio meteo;
- Illuminazione dell’approdo;
- Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
- Servizio e assistenza radio VHF;
- Punto di raccolta olii esausti;
- Punto di raccolta batterie esauste;
- Verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la concessione demaniale marittima e assegnazione di ormeggio alle unità;
- Servizio antincendio;
- Richiesta servizio di aspirazione acque nere di bordo effettuato con auto spurgo a pagamento;
- Servizio notturno di assistenza luglio – agosto;
- Cassetta di pronto soccorso;
- Servizio di accoglienza e reception;
- Attenersi alla normative ISPS Code;
- WiFi;
- DAE;
- Servizio di quotidiani e riviste on line, nel periodo 15 Giugno 15 Settembre, tramite il sistema QUIBEE;
- Somministrazione di acqua e di energia elettrica, per imbarcazioni fino a 30 Mt fuori tutto e con potenza massima di 63A 380V, con manichette e cavi elettrici di proprietà dell’Utente. La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l’impiego delle spine previste, ogni allaccio in forma diversa da quella prevista, sarà perseguito; il personale del Gestore sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare un corretto allaccio. Il Gestore non è tenuto ad assicurare la fornitura di acqua e di energia elettrica in caso di avarie e di incompletezza degli impianti, in particolari carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex art. 1567 del Codice Civile;
- Servizio di vigilanza diurna per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell’ambito portuale. In caso di riscontri illeciti il Gestore agirà in funzione delle incombenze di legge. Il Gestore non risponde di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli utenti o di chiunque transiti nell’area di concessione;
- Le operazioni del servizio antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell’Autorità Marittima che si avvarrà del personale del Gestore. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di incendi saranno a carico dell’utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l’eventuale risarcimento dei danni recati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali;
- Sono a disposizione dei diportisti i servizi igienici, messi a disposizione GRATUITAMENTE dal Comune di Porto Azzurro, presso i locali destinati ai servizi turistici con l’utilizzo di docce.
ARTICOLO 21 -ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE:
L’esercizio della concessione è di competenza unica del Concessionario, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell’ Autorità Marittima, all’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione nonché alle Leggi ed ai Regolamenti dello Stato.
ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI FINALI:
Il Gestore si riserva la facoltà di non concedere l’ormeggio a unità di Utenti o loro ospiti che abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiano tenuto comportamenti scorretti in altri Porti Turistici, che non si siano attenuti alle disposizioni scritte o verbali del Gestore.
Il Gestore si riserva, altresì, la facoltà di spostare con i propri mezzi e personale tutte le unità di cui fosse necessario lo spostamento, modificando quindi la disposizione degli ormeggi assegnati, per esigenze proprie ed insindacabili.
Ogni qual volta, si renda necessario dover provvedere all’allontanamento forzato o sgombero di unità dal posto di ormeggio, quest’ultima potrà essere rimossa nei modi previsti dall’ Articolo 4 del ‘Presente Regolamento, il tutto interamente a spese dell’ utente.
ARTICOLO 23 – CONTROVERSIE:
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli utenti e fra questi e il Gestore, è eletto quale Foro competente quello di Livorno.
ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI:
Il presente regolamento, che entra in vigore con la pubblicazione sul sito internet della Marina Porto Azzurro, abroga e sostituisce i precedenti.